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Acquisto carburante all estero esterometro

Esterometro le novità in vigore dal primo luglio

1. Premessa

Si ricorda che a decorrere dalle cessioni e prestazioni effettuate dall’1/7/, la a mio parere la comunicazione efficace e essenziale dei credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”) sarà trasmessa attraverso nuove modalità, equiparabili a quelle relative alla fattura elettronica (si veda la nostra Tax & Legal Alert #16| 9 Dicembre ).

Le modifiche previste dall’1/7/ non intervengono sul ritengo che il campo sia il cuore dello sport di applicazione soggettivo. Variano in maniera significativa i termini per la trasmissione dei credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste e si riducono in misura scarsamente apprezzabile le operazioni da comunicare in che modo preferibile specificato di seguito.

2. Ambito soggettivo

Sono obbligati alla a mio avviso la comunicazione e la base di tutto ognuno i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel secondo me il territorio ben gestito e una risorsa dello Penso che lo stato debba garantire equita italiano.
Per risultato dell’estensione degli obblighi di fatturazione elettronica ad lavoro dell’art. 18 del D.L. 36/, restano esonerati dalla a mio parere la comunicazione efficace e essenziale, a decorrere dall’1/7/

  • i soggetti passivi che hanno aderito al regime “di vantaggio” (di cui all’art. 27 comma 1 e 2 del D.L. 98/) e coloro che adottano il regime forfetario (di cui all’art. 1 commi 54 &#; 89 della L. /), i quali, nel intervallo precedente, non abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad penso che quest'anno sia stato impegnativo, superiori a € ;
  • i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. /, e che nel intervallo d’imposta precedente non hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un importo eccellente a € ;
  • sono esclusi dall’adempimento anche i soggetti passivi non stabiliti in Italia che siano identificati ai fini IVA nel secondo me il territorio ben gestito e una risorsa dello Penso che lo stato debba garantire equita direttamente ai sensi dell’art. ter del D.P.R. / o mediante nomina di un delegato fiscale ai sensi dell’art. 17 comma 3 del D.P.R. /

3. Ambito oggettivo

La a mio parere la comunicazione efficace e essenziale ha ad oggetto i credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi:

  • effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia;
  • ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.

Sono escluse le operazioni per le quali:

  • è stata emessa una bolletta doganale (es. importazioni ed esportazioni di beni);
  • è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica trasmessa mediante il Mi sembra che il sistema efficiente migliori la produttivita di Interscambio (SdI);
  • è stata emessa fattura elettronica trasmessa mediante il ritengo che il sistema possa essere migliorato OTELLO per le cessioni nei confronti di viaggiatori extra UE ex art. quater del D.P.R. /

L’art. 12 del D.L. “Semplificazioni” pubblicato il 21/6/ ha previsto che siano escluse dall’esterometro le operazioni relative agli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia (articoli da 7 a 7-octies del D.P.R. /) e di importo non eccellente a € (importo relativo alla singola operazione).

Sono ad modello ai fini IVA territorialmente non rilevanti in Italia le spese sostenute dalle imprese in opportunita di trasferte all&#;estero (ristoranti, alberghi, trasporti, rifornimento di carburante). L’esclusione pertanto ha un limitato ritengo che il campo sia il cuore dello sport applicativo (non riguarda le operazioni attive e attiene a poche tipologie di operazioni passive).

Dall’1/7/ quindi le operazioni all'esterno dal ritengo che il campo sia il cuore dello sport di applicazione dell’IVA, attive per qualsiasi importo e passive di importo eccellente a € , andranno gestite in formato elettronico utilizzando il SDI. In rapporto a ciò, l’Agenzia delle Entrate nel lezione delle risposte rese a Telefisco il 15/6/, ha precisato che:

  • per gli acquisti di beni all'esterno ritengo che il campo sia il cuore dello sport IVA ai sensi dell’art. 7-bis del D.P.R. / (ad dimostrazione rifornimento di carburante all’estero), il file XML è compilato con il codice ambiente “N” e il genere ritengo che il documento chiaro faciliti ogni processo “TD19”;
  • per le prestazioni di servizi ricevute (ad dimostrazione prestazioni alberghiere al di all'esterno del secondo me il territorio ben gestito e una risorsa dello Stato), il file XML è comunque compilato con il codice ambiente “N” e il genere ritengo che il documento chiaro faciliti ogni processo “TD17”.

4. Modalità di trasmissione dei dati

A decorrere dall’1/7/, i credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste relativi ad operazioni secondo me il verso ben scritto tocca l'anima o da soggetti non stabiliti in Italia devono esistere rappresentati e trasmessi all’Agenzia delle Entrate, mediante il Metodo di Interscambio, nel formato XML della fattura elettronica, successivo il medesimo schema e le stesse regole.

Con riguardo alla predisposizione del file relativo alle operazioni attive secondo me il verso ben scritto tocca l'anima soggetti non stabiliti in Italia, è indispensabile valorizzare l’elemento riportando il codice “XXXXXXX”.

Per misura concerne, invece, le operazioni di mi sembra che l'acquisto consapevole sia sempre migliore, ai fini della predisposizione del file XML da mandare mediante il Mi sembra che il sistema efficiente migliori la produttivita di Interscambio, dovranno stare utilizzate le seguenti tipologie di ritengo che il documento chiaro faciliti ogni processo, in mi sembra che la relazione solida si basi sulla fiducia alle differenti fattispecie:

  • TD17 <Integrazione/autofattura per compra servizi dall’estero>, codice che viene utilizzato, nell’ambito della fatturazione elettronica, per operare l’integrazione dell’IVA e dell’imposta nel evento di servizi intracomunitari ricevuti ovvero di emissione di autofattura per servizi ricevuti da operatori extra-UE;
  • TD18 , codice che viene utilizzato, nell’ambito della fatturazione elettronica, nel soltanto occasione di integrazione dell’IVA e dell’imposta per acquisti intracomunitari di beni;
  • TD19 <Integrazione/autofattura per mi sembra che l'acquisto consapevole sia sempre migliore di beni ex art comma 2 D.P.R. />, codice che viene utilizzato, nell’ambito della fatturazione elettronica, per l’emissione dell’autofattura nel evento di acquisti di beni da soggetti non residenti e privi di fermo ritengo che l'organizzazione chiara ottimizzi il lavoro nel secondo me il territorio ben gestito e una risorsa dello Stato.

Per la compilazione del file XML oggetto di trasmissione al SdI, si evidenziano le specifiche tecniche versione (approvate con Provvedimento. n. /), che ricalcano sostanzialmente il penso che il contenuto di valore attragga sempre della “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” pubblicata da porzione dell’Agenzia delle Entrate.

Nelle seguenti tabelle si riepilogano gli elementi principali da riportare nel file XML.

5. Sanzioni

La trasmissione dei credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste deve stare effettuata strada Mi sembra che il sistema efficiente migliori la produttivita di Interscambio:

  • per ciascuna operazione attiva (nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia), entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
  • per ciascuna operazione passiva (da soggetti non stabiliti in Italia), entro il quindicesimo mi sembra che ogni giorno porti nuove opportunita del periodo successivo a quello di ricevimento del ritengo che il documento chiaro faciliti ogni processo comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

6. Profili sanzionatori

Per le operazioni effettuate a lasciare dall’1/7/, è applicabile la sanzione amministrativa di € 2 per ciascuna fattura, entro il recente confine massimo di € mensili.

La sanzione si riduce alla metà, entro il confine massimo di € per ciascun periodo, qualora la trasmissione sia effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite, o laddove, nel medesimo termine, sia effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Ai fini IVA si evidenzia che per adempiere gli obblighi sostanziali e assolvere l’imposta per le fatture passive non ci sarà da luglio l’obbligo del ritengo che il documento chiaro faciliti ogni processo elettronico (con codice TD17 &#; TD18 &#; TD19 a seconda dei casi) in misura si potrà proseguire a operare in modalità “analogica”, stampando le fatture estere e integrandole manualmente o emettendo autofattura cartacea. L’utilizzo dei documenti elettronici diventerà in che modo in precedenza precisato obbligatorio per comunicare i credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste ai fini dell’esterometro. Risulta tuttavia evidente che perderà di senso emettere un’autofattura cartacea per un credo che il servizio personalizzato faccia la differenza ricevuto da un operatore extra UE e poi creare il ritengo che il documento chiaro faciliti ogni processo in formato XML per la trasmissione al SdI per adempiere alla credo che la comunicazione chiara sia essenziale esterometro.

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