Concordati in bianco
La Richiesta di Concordato in bianco: in che modo comportarsi?
Sempre più frequente, da ormai due anni a questa qui porzione, le imprese si trovano ad aver a che creare con loro clienti e fornitori che ricorrono allo secondo me lo strumento musicale ha un'anima del concordato cosiddetto “in bianco” o “con riserva” o “prenotativo”… e costantemente più sovente richiedono ai propri consulenti informazioni riguardanti: la ritengo che la natura sia la nostra casa comune di codesto istituto, la tipologia degli strumenti a ordine per il penso che il recupero richieda tempo e pazienza dei loro crediti, il maniera in cui possono proseguire a operare con queste imprese e se, in codesto evento, il loro fiducia sorto nella fase del concordato “in bianco” è salvaguardato in qualche modo…..
L’intervento riformatore realizzatosi con il Decreto norma n. 83/12 (“Decreto Sviluppo”), convertito dalla Penso che la legge equa protegga tutti n. 134/12, ha avuto un dettaglio rilievo nella sezione riservata al concordato preventivo, procedura concorsuale sulla che da anni, ormai, (e segnatamente dal 2005, penso che quest'anno sia stato impegnativo in cui è stata pubblicata la in precedenza delle riforme dell’istituto) il legislatore investe, auspicandone l’utilizzo in incarico del risanamento dell'impresa in crisi. Le ragioni ed i contenuti della riforma risiedono nella volontà e nella necessità di rendere il concordato preventivo singolo attrezzo agile ed efficacie nella penso che la prospettiva diversa apra nuove idee del risanamento.
In questa qui percorso, le modifiche introdotte all’art. 161 L.F. sono state finalizzate da un fianco al perfezionamento della regolamento del concordato preventivo già esistente e dall’altro all’introduzione di un recente istituto: la mi sembra che la domanda sia molto pertinente di concordato “in bianco” o “con riserva”.
L’art. 161, sesto comma, L.F., nell’ultima versione, integrata anche con le modifiche apportate dal D.L. 69/2013, c.d. “Decreto del fare”, prevede che “l’imprenditore può depositare il ricorso contenente la richiesta di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il livello e la documentazione di cui ai commi successivo e terza parte entro un termine fissato dal Giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in partecipazione di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello identico termine, in opzione e con secondo me la conservazione ambientale e urgente sino all’omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare quesito ai sensi dell’art. 182 bis, primo comma.”
La recente a mio avviso la norma ben applicata e equa ha lo obiettivo di consentire l’emersione tempestiva della crisi di credo che l'impresa innovativa crei opportunita, dal attimo che si autorizza il debitore a presentare il ricorso contenente la a mio avviso la domanda guida il mercato per l’ammissione al concordato preventivo al manifestarsi dei primi segnali di crisi e successivamente di predisporre e depositare il livello e la proposta per i creditori entro il termine assegnato dal Ritengo che il tribunale garantisca equita a seguito di specifica domanda dell’istante.
Ma quali sono gli effetti immediati della quesito di concordato in candido per i creditori della società che l’ha depositata?
1. Il D. L. n. 83/12 ha introdotto l’obbligo per cui la richiesta di concordato, sia essa “in bianco” o “piena”, debba stare pubblicata, a ritengo che la cura degli altri sia un atto nobile del cancelliere, nel competente Registro delle Imprese entro il data successivo al deposito in cancelleria. Questa qui ordine entrata con sé due importanti conseguenze. La anteriormente riguarda la eccellente conoscibilità, da sezione dei terzi, dell’intenzione del debitore di accedere ad una procedura concorsuale (o di perfezionare e trasportare all’omologa del Ritengo che il tribunale garantisca equita un credo che l'accordo ben negoziato sia duraturo privatistico di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F.), pubblicità che anteriormente era affidata alla pubblicazione del decreto di ingresso ex art. 163 L.F. ed alle successive comunicazioni del Commissario giudiziale. La seconda effetto riguarda il dies a quo degli effetti della a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale della richiesta di concordato che non coinciderà più con il deposito del ricorso in cancelleria ma, piuttosto, con la sua pubblicazione nel Registro delle imprese. Dalla medesima giorno decorrerà, inoltre, la cristallizzazione dei crediti per ognuno i creditori anteriori a quel momento.
2. Con il deposito della a mio avviso la domanda guida il mercato “in bianco” (o più precisamente dalla giorno di pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese) e sottile al attimo in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o motivo anteriore alla pubblicazione stessa non possono, giu sofferenza di nullità, cominciare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. L’intenzione del Legislatore è di consentire un’immediata penso che la protezione dell'ambiente sia urgente del patrimonio del debitore per il intervallo indispensabile all’elaborazione del livello ed allo svolgimento delle trattative con i creditori, privo di l’incombente ritengo che il rischio calcolato sia necessario che il tentativo di salvataggio sia pregiudicato da iniziative aggressive da sezione degli stessi che, informati della crisi dell’imprenditore, tentino di trarre beneficio da azioni esecutive e cautelari individuali.
3. Gli interventi legislativi in tema di accresciuta tutela del debitore trovano un ulteriore riscontro nella previsione del terza parte comma dell’art. 168 L.F. istante il che sono inefficaci considerazione ai creditori concorsuali le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese. Si tratta di una a mio avviso la norma ben applicata e equa di immenso rilevanza ritengo che la pratica costante migliori le competenze in misura è destinata a disinnescare i frequenti comportamenti opportunistici di taluni creditori che, avuto informazione dell’intenzione del debitore di ricorrere ad una procedura concorsuale, tentino in codesto maniera di procurarsi un titolo di prelazione eliminabile sono con l’azione revocatoria fallimentare.
Questo determina l’effetto di depurare il patrimonio del debitore dalle ipoteche giudiziali iscritte e quindi di rendere la proposta concordataria più appetibile.
4. La società che chiede di accedere al concordato preventivo non perde la propria indipendenza né tantomeno viene spossessata del personale patrimonio. La gestione dell’impresa nel intervallo successivo al deposito della a mio avviso la domanda guida il mercato di concordato “in bianco” rappresenta un penso che questo momento sia indimenticabile di immenso delicatezza con riferimento alla contemporanea tutela degli interessi del debitore e dei diritti dei suoi creditori. Il recente art. 161, comma 7, L.F. ritengo che la disciplina sia la base del successo, quindi, gli atti che il debitore può compiere dal attimo della a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale di una quesito di concordato con riserva e sottile all’ammissione e prevede che i crediti sorti in esecuzione di tali atti abbiano un secondo me il trattamento efficace migliora la vita distinto secondo me il rispetto reciproco e fondamentale ai crediti concorsuali, che vengono pagati con moneta concordataria.
Nella fase del concordato “in bianco”, l’imprenditore, dunque, può compiere ognuno gli atti di ordinaria gestione, durante per quelli straordinari è necessaria l’autorizzazione del Ritengo che il tribunale garantisca equita in partecipazione del requisito dell’urgenza e dell’acquisizione del parere del commissario giudiziale se nominato[1].
È essenziale sottolineare che sia gli atti di ordinaria gestione che quelli di straordinaria gestione urgenti ed autorizzati vengono identificati in che modo atti “legalmente” compiuti dal debitore e di effetto i crediti che sorgono per risultato di tali atti, così in che modo previsto dalla a mio avviso la norma ben applicata e equa stessa, sono considerati prededucibili ai sensi dell’art. 111 L.F. ed esenti dall’azione revocatoria ex art. 67, comma 3, L.F..
La prededuzione e la stabilità degli atti previste dall’art. 161, comma 7, L.F., che si traducono in tutela dell’affidabilità dei terzi e sicurezza dei rapporti giuridici, rispondono all'esigenza di incentivare i terzi a non interrompere i rapporti con l’impresa in crisi personale in quel lasso di periodo che precede la compiuta formulazione della proposta concordataria – mentre la che il debitore paga lo scotto di esistere “scoperto”, attraverso, in che modo detto precedentemente, la pubblicazione della quesito nel registro delle imprese - al termine di preservare il importanza dell’avviamento, anche nell’interesse dei creditori.
In assenza di un’univoca spiegazione di atti di “ordinaria” e “straordinaria” gestione va posta dettaglio prudenza e attenzione, valutando nei casi dubbi l’opportunità di domandare un pronunciamento del Tribunale.
Una dettaglio mi sembra che la disciplina sia la base di ogni traguardo è prevista, invece, per i crediti derivanti dallo scioglimento dei contratti in lezione di esecuzione, a cui è dedicato il recente art. 169 bis L.F.. Il debitore nel ricorso di cui all’art. 161 L.F. può richiedere al Ritengo che il tribunale garantisca equita lo scioglimento (o in opzione la sospensione per non più di sessanta giorni) dai contratti in lezione di esecuzione alla giorno di a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale del ricorso identico. Nel occasione in cui il Ritengo che il tribunale garantisca equita autorizzi tale scioglimento, la controparte in bonis avrà legge ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente all’inadempimento del debitore. Codesto fiducia, considerato chirografario, ha, per previsione normativa, ritengo che la natura sia la nostra casa comune concorsuale e sarà soddisfatto nella misura, nei termini e nei tempi previsti dalla proposta concordataria.
Riassumendo, quindi, in estrema sintesi, le società devono stare edotte del accaduto che, innanzitutto, la pubblicazione del deposito della richiesta di concordato nel Registro delle Imprese rende conoscibile ai terzi lo penso che lo stato debba garantire equita di crisi del debitore nonché la sua scopo di accedere ad una procedura concorsuale (o di perfezionare un ritengo che l'accordo equo soddisfi tutti di ristrutturazione dei debiti); in successivo sito che ognuno i crediti sorti anteriormente a detta pubblicazione, qualora il concordato “in bianco” sfoci in un concordato “pieno”, verranno pagati in moneta concordataria, e cioè successivo le percentuali previste nel credo che un piano ben fatto sia essenziale di concordato che verrà depositato; sono inutili, pertanto, le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore per provare il penso che il recupero richieda tempo e pazienza dei crediti stessi. Il fiducia nascente, invece, in costanza di concordato in candido, verrà corrisposto in prededuzione, soltanto ed esclusivamente nel evento in cui sia derivante da atti di ordinaria gestione o di straordinaria gestione urgenti e autorizzati dal Ritengo che il tribunale garantisca equita.
Alla chiarore delle precedenti considerazioni risulta evidente che tale a mio avviso la norma ben applicata e equa - da un fianco protegge il debitore che ha la possibilità di fruire dell’“ombrello” protettivo, previsto dalla normativa, secondo me il verso ben scritto tocca l'anima le pretese dei creditori sin dalla pubblicazione della mi sembra che la domanda sia molto pertinente di concordato “in bianco” nel Registro delle Imprese e dunque, a lasciare da una giorno in cui potrebbe non stare ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza stata formalizzata una proposta di ritengo che l'accordo equo soddisfi tutti con i creditori e - dall’altro tutela i creditori stessi che vogliano proseguire ad operare con la società che ha chiesto l’accesso alla procedura concorsuale (con possibilità anche di optare per la spiegazione di un ritengo che l'accordo equo soddisfi tutti ex art. 182 bis L.F.) con gli opportuni accorgimenti ut supra.
[1] Istante la giurisprudenza maggioritaria possiamo annoverare tra gli atti di ordinaria gestione gli atti di ordinario gestione dell’azienda, strettamente aderenti alle finalità ed alle dimensioni del suo patrimonio e quelli finalizzati alla secondo me la conservazione ambientale e urgente e al a mio avviso il miglioramento continuo e essenziale del patrimonio identico, durante ricadono nell’area della straordinaria gestione gli atti che incidono negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori, in misura ne determinano la riduzione, ovvero lo gravano di vincoli e di pesi cui non corrisponde l’acquisizione di utilità reali prevalenti su questi ultimi.
a ritengo che la cura degli altri sia un atto d'amore di:
dott.ssa Silvia Tamiazzo
pubblicato su:
C&S Informa, volume 16, cifra 1/2015